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Sostenibilità dell’indebitamento: il rapporto PFN / ebitda

Sostenibilità dell’indebitamento: il rapporto PFN / ebitda 150 150 Giovanni Pianca

Sostenibilità dell’indebitamento: un altro strumento per misurarla è dato dal rapporto che ha al numeratore la posizione finanziaria netta (PFN) e al denominatore la marginalità della gestione operativa (ebitda). Il quoziente espresso da questo rapporto indica il numero di anni necessari affinché i flussi di cassa potenziali espressi dal margine operativo lordo (ebitda) permettano di ripagare l’indebitamento finanziario netto:

\frac{posizione\ finanziaria\ netta}{ebitda}

Solitamente si ritiene che tale rapporto debba attestarsi sotto il 3 (quindi 3 anni), mentre 4 rappresenta già una soglia a partire dalla quale la situazione diventa critica. Vanno tuttavia usate le cautele che vedremo sotto.

Anche tale indice viene utilizzato dalle banche per verificare la sostenibilità dell’indebitamento bancario da parte dell’impresa affidata o da affidare; si veda anche il precedente articolo: Monitoraggio della sostenibilità dei debiti bancari: 1) oneri finanziari e m.o.l.

Posizione finanziaria netta: come si calcola

La posizione finanzia netta è data dai debiti finanziari (sostanzialmente debiti verso banche, ma non solo: ad es. debiti verso obbligazionisti, debiti verso altri finanziatori, ecc.) al netto della liquidità (e di eventuali crediti di natura finanziaria). Di solito tale numero é >0, il che significa che i debiti finanziari, come normalmente avviene, sono di importo superiore alla liquidità; di converso una PFN negativa rappresenta la situazione in cui la liquidità è superiore ai debiti finanziari (il che potrebbe essere anche sintomo di una situazione di crisi o di ristrutturazione, come vedremo dopo).

Ebitda: come si calcola

L’ebitda consiste nella differenza tra ricavi operativi e costi operativi, al lordo di ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, della gestione finanziaria e di quella fiscale. Sostanzialmente coincide con il margine operativo lordo (m.o.l.), anche se molta dottrina ritiene che nel m.o.l. vadano ricompresi gli accantonamenti.

Il calcolo dell’ebitda risente pertanto dell’esatta individuazione di quali ricavi e costi possano essere ritenuti operativi. Tipicamente, particolare attenzione andrà posta alle voci di ricavo contenute in A5 del conto economico civilistico (“altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”). Ad esempio i contributi in conto esercizio solitamente andranno esclusi, in quanto non rinvenienti dalla gestione operativa; sempre a titolo di esempio, i ricavi derivanti da:

  • rifatturazione delle spese di trasporto;
  • rifatturazione degli imballaggi;

pattuiti contrattualmente con i clienti posso essere considerati ricavi operativi e quindi saranno inclusi nell’ebitda.

Così pure la vendita di quelli che sono gli usuali scarti di lavorazione.

Includere od escludere alcune di dette voci può avere impatti notevoli sul rapporto in esame.

Considerazioni e cautele nell’utilizzo del rapporto PFN / ebitda come strumento per misurare la sostenibilità dell’indebitamento:

  1. sia il numeratore che il denominatore sono espressi algebricamente e quindi uno dei due (od entrambi) può avere segno negativo, al che il rapporto perde significatività e occorre prestare ancora più attenzione: così una PFN negativa (cioè una liquidità superiore ai debiti finanziari) non necessariamente sta ad ad esprimere una situazione ottimale; una impresa che cessi rami d’azienda perché in perdita ne venderà i relativi cespiti incassando abbondante liquidità; ecco allora che la PFN potrebbe essere largamente negativa (vale a dire debiti finanziari < liquidità) ma l’impresa attraversare una fase critica; tipicamente un’impresa in liquidazione si troverà con liquidità in eccesso. Viceversa un’impresa neo-costituita o impegnata in una campagna di investimenti per rafforzare la propria posizione competitiva potrebbe avere momentaneamente una PFN particolarmente “pesante” (ossia largamente positiva: debiti finanziari di molte volte superiori alla liquidità);
  2. inoltre l’indice PFN / ebitda va valutato anche in relazione al settore di attività e al periodo contingente. Ecco allora che un quoziente “critico” (ossia pari o superiore a 4) potrebbe essere fisiologico: si pensi a un’impresa che lavora su commessa o con attività stagionale. Se si valuta tale indice nel corso dell’esercizio prima che vengano liquidati stati avanzamento lavori o “fuori stagione” ecco che probabilmente sia avrà da una parte una PFN “gravosa” (ad es. per l’indebitamento bancario contratto per fare gli opportuni investimenti o acquisti di magazzino) a fronte di un’ebitda modesto o addirittura negativo (ricavi assai ridotti o nulli poiché non sono stati ancora liquidati stati avanzamento lavori o perché la stagione non è ancora iniziata);
  3. sopra si è detto che il quoziente espresso da questo rapporto indica il numero di anni in cui il margine operativo lordo dell’impresa consente di ripagare l’indebitamento finanziario netto. “Ripagare” sottende un concetto di cassa, di liquidità. Nel gergo comune l’ebitda starebbe a significare la capacità dell’impresa di generare cassa. A ciò si aggiunga che pure gli operatori bancari usano tale indice, mentre nella prassi professionale l’ebitda è alla base del calcolo del cosiddetto EV (enterprise value). Il motivo va ricercato nella (relativa) semplicità di calcolo (pur con le cautele appena evidenziate). Niente di più fuorviante: l’ebitda non sta a significare la capacità di generare cassa. E’ solo il primo addendo nel calcolo delle variazioni di capitale circolante operativo (CCO); solo queste esprimono la capacità di creare (o assorbire) cassa. Ecco perché è fondamentale una riclassificazione dello stato patrimoniale del bilancio secondo lo schema fonti / impeghi, che evidenzia le poste patrimoniali che nell’esercizio hanno rappresentato fonti finanziarie e come queste fonti sono state utilizzate (impieghi). Queste poste poi funzionano “algebricamente”: ad es. l’accreditamento in c/c dell’importo di un mutuo accordato costituisce una fonte finanziaria; il pagamento delle rate del mutuo costituisce al contrario un impiego; un aumento dei crediti commerciali costituisce un maggiore impiego finanziario (ecco perché non solo un allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti o l’insolvenza di alcuni di essi costituisce un problema per la cassa, ma pure un rapido aumento degli stessi per una repentina espansione commerciale). Tali variazioni sono illustrate nel rendiconto finanziario predisposto con il metodo cosiddetto “indiretto”. In sostanza tutte le imprese, anche quelle non tenute alla predisposizione del rendiconto finanziario, dovrebbero predisporre quest’ultimo quantomeno per fini interni, al fine di monitorare le variazioni di cassa e le cause di tali variazioni. Ecco dunque che l’indice in esame avrebbe ben maggiore significatività qualora la PFN venisse confrontata con le variazioni del capitale circolante operativo; operazione sicuramente un po’ più complicata, ma decisamente più utile.
  4. nella pratica per misurare la capacità dell’impresa di generare cassa per ripagare il debito sono assai più precisi il suddetto rapporto PFN / ΔCCO  e il DSCR (debt service coverage ratio, vale a dire il tasso di copertura dell’indebitamento).

Pertanto tale rapporto, pur largamente usato nella misurazione della sostenibilità dell’indebitamento per la sua rapidità di calcolo, va esaminato con cautela e ne vanno appieno compresi i limiti di rappresentatività.

Se Vi interessa approfondire il tema della velocità della Vs. impresa di ripagare l’indebitamento netto, potete rivolgerVi al nostro servizio di Consulente in finanza aziendale – Vicenza .

Sostenibilità dell’indebitamento: oneri finanziari e m.o.l.

Sostenibilità dell’indebitamento: oneri finanziari e m.o.l. 150 150 Giovanni Pianca

Sostenibilità dell’indebitamento: come misurarla ? Essa dovrebbe essere verificata (anche) tramite i seguenti due indici, auspicabilmente oggetto di monitoraggio costante pure nelle piccole e medie imprese:

\frac{oneri\ finanziari}{margine\ operativo\ lordo}

e

\frac{POSIZIONE\ FINANZIARIA\ NETTA}{ebitda}

Tali indici ci informano in sostanza circa la sostenibilità dell’indebitamento acceso dall’impresa.

In questo articolo esaminiamo assai sinteticamente il primo, che ci evidenzia quanto il costo degli affidamenti bancari impatta sulla nostra redditività operativa (per il secondo si veda qui).

Il numeratore del rapporto

Innanzitutto: al numeratore, gli oneri finanziari non sono costituiti dai soli interessi a debito (al netto degli interessi creditori), ma pure da tutti gli oneri dipendenti dagli affidamenti (commissioni disponibilità fondi, commissioni istruttoria veloce, ecc.). Si badi che tali ultimi costi si ritrovano inclusi nella voce b7 del conto economico (“costi per servizi”).

Il denominatore del rapporto

In secondo luogo, al denominatore si ha il margine operativo lordo (m.o.l.), che si ricava agevolmente dalla seguente somma:

risultato di esercizio (utile / perdita)

+          imposte d’esercizio

+/-       risultato gestione finanziaria (Δ interessi debitori – interessi creditori)

+          ammortamenti e accantonamenti

= margine operativo lordo

Normalizzazione del margine operativo lordo

Poi, per avere un risultato più rappresentativo, il m.o.l. andrebbe normalizzato, cioè depurato dalle componenti positive (ricavi) e negative (costi) non ricorrenti per importi e/o frequenza di accadimento.

Soglie di allarme e settori di attività

In conclusione, la soglia considerata di rischio elevato è > 16% (vale a dire gli oneri finanziari “pesano” più del 16% del m.o.l.), mentre tra il 9% e il 16% si ha una situazione comunque critica.

Ad ogni modo tale rapporto dipende fortemente dal settore in cui opera l’impresa[1]:

settore oneri finanziari / m.o.l. (%)
aziende agricole 17,2
largo consumo 9,7
sistema moda 8,7
sistema casa 12,3
mezzi di trasporto 24,8
chimica e farmaceutica 6,2
metallurgia 9,4
elettromeccanica 8,7
hi-tech 7,5
prodotti intermedi 10,0
informazione e comunicazione 18,6
energia e utility 15,4
costruzioni 23,7
distribuzione 14,1
logistica e trasporti 13,2
servizi 10,3
totale nazionale 13,5

Sempre in tema di sostenibilità dell’indebitamento, qui trovate un approfondimento del rapporto tra posizione finanziaria netta e ebitda.

Se volete approfondire il tema della capacità della Vostra impresa di assorbire adeguatamente il peso dell’indebitamento bancario con la marginalità operativa, potete approfondire tramite il nostro servizio di Consulente in finanza aziendale – Padova .

[1] Dati tratti da Cerved, “Industry forecast 2017-2020 – Previsioni economico – finanziarie e rischio su oltre 200 settori e i risultati dello stress test EBA sull’economia italiana – luglio 2018”; si badi che i risultati si riferiscono ad un periodo anteriore all’inizio dell’emergenza pandemica, ma si ritiene che abbiano comunque un rilevante contenuto segnaletico.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Crisi d’impresa e accesso al credito

Crisi d’impresa e accesso al credito 150 150 Giovanni Pianca

Crisi d’impresa e accesso al credito bancario: vi sono degli indici finanziari ricavabili dal bilancio e dal rendiconto finanziario che danno rilevanti informazioni.

Qui non tratterò della possibile prossima restrizione del credito bancario alle imprese dovuta all’andamento dell’economia italiana o alla situazione dei crediti deteriorati (non performing loans, NPL) ancora “in pancia” alle banche italiane.

Passerò invece sinteticamente in rassegna quali possono essere gli indici di carattere finanziario che l’impresa dovrà monitorare da subito per:

  1. non avere problemi di accesso al credito bancario dovuto all’aggiornamento del sistema dell’Asset Quality Review (AQR) generato dal nuovo principio contabile IFRS9 (strumenti finanziari), rimandando per un approfondimento di questo argomento a precedente articolo; ma pure per
  2. evitare le segnalazioni previste dal Codice della Crisi di impresa appena promulgato a febbraio.

Va premesso che spetterà al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elaborare gli indici che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, distinti per settore in base alle classificazioni delle attività economiche ATECO.

E’ comunque “ragionevole” presumere che tra gli indici che verranno elaborati vi saranno i seguenti:

\frac{ebit}{oneri\ finanziari}

 

\frac{cash flow\ operativo}{attivo}

 

\frac{PFN}{ebitda}

 

Si terrà altresì conto di cash flow operativi negativi nonché del famoso acid test ratio (detto anche “quick ratio” o indice di liquidità primaria):

\frac{liquidità\ immediate\ +\ liquidità\ differite}{passività\ correnti}

o, il che è lo stesso:

\frac{attività\ correnti\ -\ rimanenze}{passività\ correnti}

 

A questi occorre aggiungere ulteriori indicatori, usati dalle banche, tra i quali:

equity:\ riduzione\ patrimonio\ netto\ >\ 50\%\ o\ patrimonio\ netto\ negativo

 

fatturato:\ riduzione\ fatturato\ >\ 30\%\ o\ perdita\ cliente\ importante

 

cash\ flow:\ riduzione\ margine\ operativo\ lordo\ >\ 20\%

 

e, infine (indicatore su cui torneremo in altro articolo):

 

DSCR\ <\ 1,1

 

dove DSCR sta per “debt service cover ratio” ed è dato dal rapporto

 

\frac{ebitda}{servizio\ annuale\ del\ debito(capitale\ +\ interessi)}

 

Vi sono altri indicatori già noti che le banche utilizzano tra i quali i seguenti:

  • esposizioni scadute da oltre 30 gg. (cosiddetto “past due“);
  • coinvolgimento in procedure concorsuali infragruppo;
  • rating interno bancario negativo (ultime classi);
  • debiti verso erario e/o dipendenti scaduti (questi ultimi sono indicatori di crisi pure per il nuovo Codice della Crisi d’impresa).

Nelle scorse settimane sono state condotte alcune indagini statistiche su ampi campioni di piccole imprese (ricavi tra 2 e 10 milioni) in varie regioni italiane, inserendo i seguenti valori soglia:

\frac{ebit}{oneri\ finanziari}<\ 2

 

\frac{cash flow\ operativo}{attivo}<\ 3

 

\frac{PFN}{ebitda}>\ 6

 

cash\ flow\ operativo<\ 0

 

\frac{liquidità\ immediate\ +\ liquidità\ differite}{passività\ correnti}<\ 0,90

 

nonché i suddetti indicatori utilizzati dalle banche nella propria revisione della qualità degli attivi (AQR).

Ebbene, tali indagini hanno portato alla conclusione che la quasi totalità delle imprese (oltre il 98%) nelle regioni monitorate farebbe scattare almeno un segnale di allerta.

Va ricordato che comunque, per quanto riguarda i sistemi di allerta, gli indici che faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa andranno valutati unitariamente.

Molto dipenderà dai valori soglia che verranno fissati.

Resta che molto spesso gli indicatori finanziari utili per l’individuazione  preventiva della crisi d’impresa e per l’accesso al credito bancario (e per il suo mantenimento) coincidono e sono comunque tratti dalle stesse grandezze del bilancio.

Avete bisogno di maggiori approfondimenti circa gli indicatori utilizzati per monitorare preventivamente una situazione di crisi ? Scoprite il ns. servizio di Consulente in finanza aziendale – Venezia .

 

 

 

 


 

Blockchain e finanza: prima operazione in Italia

Blockchain e finanza: prima operazione in Italia 150 150 Giovanni Pianca

In materia di blockchain e finanza, già in un precedente articolo avevo sintenticamente illustrato le caratteristiche della tecnologia blockchain (si veda l’articolo blockchain e finanziamento delle esportazioni delle PMI ) e come questa stia concretamente trovando applicazione in ambito finanziario: non solo transazioni bancarie, ma ora pure il finanziamento delle operazioni commerciali transfrontaliere.

Si era detto che un consorzio di banche europee, tra cui l’italiana Unicredit, aveva fondato We.Trade, una piattaforma digitale basata su tecnologia blockchain per la gestione delle esportazioni e importazioni per le piccole e medie imprese, operativa dall’estate 2018.

In pratica essa permette alle parti coinvolte (acquirente, venditore e relative banche, trasportatore e eventualmente assicuratore) di gestire e seguire in piena sicurezza e in remoto tutte le fasi di perfezionamento di un accordo di vendita o fornitura e i relativi aspetti finanziari; tutta la relativa documentazione necessaria e sottoscritta sarà in tempo reale a disposizione dei soggetti autorizzati ad accedere alla piattaforma. Una volta rispettati tutti gli accordi commerciali, il pagamento conseguirà automaticamente. Questo grazie all’utilizzo di smart contracts, cioè di procedure informatizzate le quali al verificarsi di determinate condizioni all’interno della piattaforma (input) generano automaticamente conseguenti risultati (pagamenti) attraverso l’utilizzo di chiavi digitali. Così si può ad esempio gestire un frazionamento del pagamento, che avverrà in automatico, a partire dal momento della spedizione fino all’arrivo della merce, all’espletamento delle formalità doganali o alla consegna.

Tutti i documenti sono consultabili in tempo reale sulla piattaforma come pure la verifica dello stato di avanzamento da parte di tutti i soggetti coinvolti, rendendo il complessivo processo ordini-pagamento più celere rispetto allo scambio tradizionale di documenti.

E’ evidente la maggior facilità di gestione rispetto all’usuale finanziamento delle transazioni commerciali tramite lettera di credito.

Ebbene, è notizia di pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 22 marzo) che tramite la suddetta piattaforma è stata realizzata la prima operazione in Italia. Trattasi di importazione di imballaggi metallici dal Belgio; una banca (Unicredit) per l’importatore italiano, una per l’esportatore belga (KBC Bank). Si è creato, come da protocollo, uno smart contract digitale, dopodiché il pagamento avviene in automatico, secondo le tempistiche concordate tra le parti direttamente sulla piattaforma, appena il compratore italiano conferma (elettronicamente) la ricezione dei materiali.

Vantaggi ? Velocità, minor gestione amministrativa, trasparenza e, infine, certezza che la controprestazione (pagamento) avverrà nei tempi concordati.

E’ questo un esempio concreto di quanto può risultare dal connubio tra tecnologia blockchain e finanza.

Il controllo della liquidità nelle PMI

Il controllo della liquidità nelle PMI 150 150 Giovanni Pianca

Ai fini del controllo della liquidità va premesso che in un’impresa questa è generata dalla somma algebrica di:

  • margine operativo lordo, cioè dei ricavi di vendita al netto dei costi operativi;
  • capitale circolante netto, dato dalla differenza tra attivo corrente (in primis crediti commerciali) e passivo corrente (soprattutto debiti di fornitura);
  • gestione delle immobilizzazioni.

Si ha quindi:

MARGINE OPERATIVO LORDO
+/- variazione capitale circolante netto
= FLUSSO di CASSA della GESTIONE CORRENTE (A)
– ammortamenti
+/- variazione investimenti netti
= FLUSSO di CASSA della GESTIONE degli INVESTIMENTI (B)
= FLUSSO di CASSA della GESTIONE OPERATIVA (A+/-B)

Il flusso di cassa così (eventualmente) generato dalla gestione operativa va a beneficio di:

  • finanziatori (banche ed eventualmente soci per finanziamenti), riducendo la posizione finanziaria netta;
  • erario (per imposte dirette);
  • e, infine, residualmente, soci (dividendi).

 

Quali sono i riflessi delle variazioni del capitale circolante netto (CCN) sulla generazione della cassa e quindi nel controllo della liquidità ?

Come noto un buon margine operativo non è garanzia di liquidità se i clienti sono poco solvibili o se sono state concesse loro dilazioni di pagamento troppo “generose”.

Occorre monitorare attivamente le posizioni creditorie per prevenire eventuali futuri mancati incassi o allungamenti dei tempi di incasso e comunque per ridurre il fabbisogno finanziario derivante da un CCN in crescita.

Alcuni strumenti:

  • analisi clientela in termini di rischio: esistono da lungo tempo data-base che consentono la verifica (e il continuo monitoraggio) della solvibilità di ogni impresa e quindi del correlato rischio di credito;
  • definizione di limiti di affidamento per singolo cliente;
  • segmentazione dei clienti in base all’eventuale esistenza di contratti di fornitura: tipicamente con i clienti fidelizzati è stato stipulato un contratto, dal che discende una maggiore possibilità di monitoraggio.

Più in generale occorre dotarsi di strumenti che analizzino per singolo cliente:

  • canale di vendita (diretto, agente, ecc.);
  • mezzo di pagamento;
  • condizioni di pagamento (gg. dilazione, sconto cassa, ecc.);
  • storico acquisti (totale acquistato, frequenza acquisti ed epoca acquisti);
  • affidamento concesso (in % sul totale acquistato dal cliente e sul totale fatturato o in limite assoluto) ed esposizione presente (ammontare del credito);
  • storico insoluti (numero insoluti, importi);
  • storico durata media incasso fatture e confronto con gg. dilazione concessi;
  • giorni di dilazione trascorsi da ultima fattura pagata e dalla prima fattura non pagata.

In questo modo è possibile controllare tempestivamente i crediti incagliati e quelli in sofferenza, per attuare le opportune azioni volte al recupero.

Più in generale gestire la tesoreria significa controllare la durata media dei crediti:

durata\ media\ crediti\ commerciali = \frac{crediti\ verso\ clienti}{ricavi\ di\ vendita}\ x\ 365

e quindi (meno durano, più “ruotano”) l’indice di rotazione:

indice\ di\ rotazione = \frac{ricavi\ di\ vendita}{crediti\ verso\ clienti}

A tal fine è auspicabile dotarsi delle opportune personalizzazioni del proprio software gestionale.

 

Come si riflette lo smobilizzo del portafoglio commerciale (presentazioni s.b.f., anticipi fatture) sul CCN ?

  • Se, a fronte della presentazione del portafoglio commerciale, la banca concede un maggior fido per pari importo (cosiddetto “fido mobile”), il credito non va rimosso dal bilancio (e quindi l’attivo corrente non diminuisce) fino al pagamento a scadenza e il maggior fido concesso dalla banca si riflette in una maggiore provvista spendibile e quindi in una diminuzione del saldo contabile bancario (incremento della posizione finanziaria netta); a scadenza il pagamento del credito porterà a una diminuzione dell’attivo corrente e quindi il CCN diminuirà (ciò significa una maggiore liquidità);
  • se la banca invece anticipa l’importo non si ha, inizialmente, alcun effetto sul CCN (infatti si ha un accredito della somma in conto corrente e un corrispondente debito verso la banca con una posizione finanziaria netta invariata); a scadenza, il credito verrà rimosso dall’attivo (minor attivo corrente) e il debito dal passivo (decremento della posizione finanziaria netta); anche in tale caso quindi il CCN diminuisce;
  • cessione del credito: se contrattualizzato come “pro-soluto” (cioè il cedente è liberato dal rischio di inadempimento del cliente ceduto), si ha rimozione del credito dall’attivo, e si ha pertanto pure in tale caso una diminuzione del CCN, con un aumento del flusso di cassa.

 

Si segnala qui che la crescente digitalizzazione del sistema finanziario ha portato alla nascita di altri strumenti che consentono la smobilizzazione del portafoglio commerciale, senza segnalazione di maggiori affidamenti accordati alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, con conseguente beneficio per il merito creditizio dell’impresa (si rinvia a precedente articolo sull’invoice trading).

 

Considerazioni analoghe debbono essere svolte per i debiti di fornitura, ove si avrà:

durata\ media\ debiti\ commerciali = \frac{debiti\ verso\ fornitori}{acquisti\ di\ beni\ e\ servizi}\ x\ 365

e:

indice\ di\ rotazione = \frac{acquisti\ di\ beni\ e\ servizi}{debiti\ verso\ fornitori}

 

In generale una politica commerciale volta a concedere ai clienti maggiori dilazioni di pagamento provoca un aumento del capitale circolante netto (incrementandosi i crediti) e quindi un assorbimento di cassa.

 

I recenti interventi normativi (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019 del d. lgs. n. 14/2019 rubricato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) suggeriscono pure di simulare periodicamente degli “stress tests”, andando ad analizzare quali possano essere le conseguenze di un ipotetico aumento del capitale circolante (aumento durata media crediti e/o diminuzione durata media dei debiti di fornitura) in termini di un aumento del fabbisogno finanziario e successiva situazione di tensione finanziaria con conseguente emersione di eventuali segnali di crisi.

Quindi ai fini del controllo della liquidità:

1° suggerimento (che alla luce del predetto intervento normativo sarà tra poco un obbligo): all’interno del sistema organizzativo di cash management dotarsi di un sottosistema di monitoraggio continuativo e pure predittivo dei crediti commerciali (oltre che di debiti scaduti commerciali, verso dipendenti, erario ed enti previdenziali, argomento qui non trattato).

 

Sul CCN influiscono non solo variazioni nell’importo dei crediti commerciali e dei debiti di fornitura ma pure:

– la gestione del magazzino.

Ovviamente il livello delle scorte dipende dal settore di appartenenza e dalla tipologia di prodotto.

In generale occorre trovare il giusto compromesso tra esigenze della produzione e equilibrio finanziario.

Un aumento del magazzino significa un incremento del CCN e quindi un maggiore fabbisogno finanziario.

Anche qui abbiamo degli indici:

durata\ media\ scorte = \frac{rimanenze}{acquisti\ materie\ prime}\ x\ 365

e:

indice\ di\ rotazione = \frac{vendite}{rimanenze}

Maggiore è la durata media delle scorte, più bassa sarà la rotazione del magazzino, maggiore sarà il fabbisogno finanziario; infatti il tempo intercorrente tra l’acquisto delle materie prime, il loro stoccaggio, la successiva trasformazione e vendita drena liquidità in proporzione alla suddetta durata.

Ecco quindi un 2° suggerimento: progettare e implementare politiche di riduzione del livello di scorte, tra le quali, oltre a un più complicato just-in-time, vi sono il consignment stock o il vendor managed inventory.

Con il primo contratto il fornitore si impegna a mettere a disposizione del proprio cliente una certa quantità di merce; questa di proprietà del fornitore fino a che il cliente la consuma/vende ai propri clienti. Allo scadere del contratto, la merce invenduta verrà restituita al fornitore.

Ne derivano i seguenti vantaggi per l’impresa cliente:

  • garanzia di merce a disposizione senza alcun impegno finanziario (la merce in magazzino rimane di proprietà del fornitore – e quindi caricata nel bilancio di quest’ultimo – fino alla eventuale compravendita); in altre parole il cliente preleva (e paga) la merce necessaria solo al momento del bisogno (cioè quando pervengono ordinativi di acquisto o giusto prima di essere lavorata);
  • il rischio di invenduto viene trasferito al fornitore.

In termini di flussi di cassa, un contenimento delle scorte porta alla riduzione del CCN e quindi ad un loro miglioramento; eventuali (contenuti) effetti negativi possono essere dati da un lieve aumento dei costi operativi (premi assicurativi, oneri per eventuali ammanchi) con pari diminuzione del margine operativo lordo.

 

Con il vendor managed inventory il fornitore è responsabile del mantenimento di un certo livello di scorte presso il cliente; il fornitore riceve dal cliente in maniera sistematica ed in tempo reale una serie di dati attraverso un’interfaccia elettronica. In particolare il fornitore riceve i dati relativi alle vendite e ai livelli delle scorte ed è sua responsabilità l’elaborazione degli stessi, la creazione e il rispetto dei piani di stock.

In questo contratto il cliente non ha quindi nessuna incombenza operativa per attività di inserimento ordini di approvvigionamenti o redazione di piani di approvvigionamento ma tutto viene gestito dal fornitore che, di conseguenza, in caso di mancato rispetto del livello di stock si accolla responsabilità ed oneri. Poiché generalmente il cliente acquista la merce al momento della consegna da parte del fornitore, se tale tipo di contratto viene gestito con le modalità del consignment stock (vale a dire con il passaggio di proprietà della merce presso il cliente al momento del consumo/vendita al cliente finale), si ha una diminuzione della consistenza del magazzino iscritto a bilancio, con corrispondente riduzione del CCN e miglioramento del flusso di cassa.

 

In sintesi, in una accezione “ampia” del controllo della liquidità, o meglio, del modo in cui questa viene generata, il capitale circolante netto è sinonimo di impresa che lavora (in inglese si definisce “working capital”); tuttavia un suo incremento determina un corrispondente fabbisogno finanziario; incremento che può essere dovuto a:

– allungamento (vale a dire peggioramento) del ciclo commerciale (le dilazioni concesse ai clienti superano quelle consentite dai fornitori) e/o

– minore solvibilità della clientela e/o

– incremento del magazzino, per non ottimale gestione dello stesso o perché la diminuzione delle vendite non ne permette un corrispondente “scarico”.

Situazioni queste che possono condurre alla rapida emersione di segnali di allerta finanziaria, rapidamente intercettati dal sistema bancario, con rischio di riduzione degli affidamenti o di revoca degli stessi.

Piccolo imprenditore e business plans

Piccolo imprenditore e business plans 150 150 Giovanni Pianca

Piccolo imprenditore e business plans: quando il piccolo (e a volte pure medio) imprenditore li  predispone ? Mai o quasi mai, sicuramente non su base periodica.

Le poche volte che ciò avviene è perché gli viene richiesto.

Quali sono queste situazioni? Tipicamente quelle relative ad operazioni straordinarie o a circostanze “eccezionali”: acquisizione dell’azienda o di suoi rami, cessione di pacchetti azionari, piani di risanamento, ecc..

Quindi solitamente l’operatività aziendale delle PMI non prevede la predisposizione di piani previsionali economici, patrimoniali e finanziari. Insomma la relazione tra piccolo imprenditore e business plans è quella di una “scarsissima frequentazione”.

Ebbene, quest’epoca è finita: il piccolo imprenditore è ora obbligato a farlo.

Due le cause di quest’obbligo:

  • il principio contabile internazionale IFRS9: cosa c’entra l’imprenditore ? Per il dettaglio vi rimando a precedente articolo. Basti dire qui in estrema sintesi che le banche di minori dimensioni, le quali solitamente operavano gli accantonamenti patrimoniali prudenziali sulla base delle perdite effettivamente subite sui crediti erogati alla clientela, ora dovranno farlo tenendo in considerazione le perdite attese e quindi assai verosimilmente andranno a ridurre gli affidamenti concessi, anche ad imprese in bonis . Questo per l’imprenditore significa:

– al momento di concessione / rinnovo / ampliamento dei fidi, oltre al dettaglio analitico dei bilanci già chiusi (e, per le società di capitali, depositati) e delle situazioni intermedie in corso d’anno, gli verranno pure richiesti bilanci previsionali per gli esercizi successivi, proprio per valutare tale probabilità di perdite;

  • il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale. Vediamone solo i passaggi più salienti per quanto qui ci riguarda:

a)    per «crisi» si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per  le  imprese  si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa PROSPETTICI a  far fronte regolarmente alle obbligazioni PIANIFICATE;

b)   l’imprenditore  individuale  deve  adottare  misure  idonee  a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Le società devono adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della  tempestiva rilevazione dello stato di  crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.c)    questi  obblighi  organizzativi posti a carico dell’imprenditore sono finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di  crisi  dell’impresa  e  alla  sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione;d)   costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,  rapportati  alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale, tenuto conto della data di  costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della SOSTENIBILITA’  dei  debiti  per  almeno  i  sei  mesi successivi  e  delle  prospettive  di  continuità  aziendale   per l’esercizio in corso o, quando la durata  residua  dell’esercizio  al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei  mesi successivi.

I punti di cui sopra evidenziano palesemente che l’impresa deve dotarsi di sistemi amministrativi e informatici in  grado di elaborare prospetti previsionali.

Oltre che elaborazioni relative al breve-medio periodo, bisogna essere in grado di monitorare frequentemente e costantemente quanto avviene ai conto dell’impresa.

Infatti, sono indici significativi di (eventuale) crisi quelli che misurano:

    • la  (in)sostenibilità  degli  oneri  dell’indebitamento  con  i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare (si parla a questo proposito di DSCR – debt service cover ratio – cioè di indici che evidenzino la capacità o meno dell’impresa di onorare il servizio del debito; altro indice con cui anche le PMI dovranno ben presto abituarsi a calcolare);
    • la (in)adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (vale a dire il rapporto di indebitamento).

Costituiscono  altresì  indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e  significativi, tra cui l’esistenza di:

1) debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno 60 giorni  per  un  ammontare   pari   ad   oltre   la   metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

2) debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno 120i giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti  non scaduti;

3) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati  dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di  crisi dell’impresa. Si provvederà ad elaborare  indici  specifici  con riferimento alle start-up innovative, alle PMI  innovative, alle  società  in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.;

4) l’impresa che non riterrà adeguati,  in  considerazione  delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati ne specificherà le ragioni nella nota integrativa al bilancio di  esercizio ed  indicherà,  nella  medesima   nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di  crisi. Un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali  indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione  sarà  allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituirà parte integrante. 

Questi sono i fattori che obbligano sin da subito i piccoli e medi imprenditori (le grandi imprese hanno sempre avuto processi di budget e pianificazione che assolvono  – pure –  a queste finalità) a dotarsi di idonei strumenti organizzativi ed informatici per assolvere a queste incombenze.

Si noti che si è evidenziata la necessità di implementare su base regolare:

a) la capacità di elaborare periodicamente prospetti previsionali: business plans intesi come situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie (quindi sostanzialmente conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari, questi ultimi che diano adeguata evidenza dei flussi di cassa), relativi indici (nelle relative famiglie: redditività, liquidità, solidità, ecc.) e simulazioni (ipotesi “what … if”; stress tests); ma …

b) più in generale, non solo business plans: come visto da quanto sopra evidenziato, un sistema organizzativo-contabile-amministrativo che, oltre ad avere una ragionevole predittività dell’evoluzione futura (punto a), che colga immediatamente (cioè non appena si manifestino) i segnali di crisi. Basti pensare che, come sopra esposto, è indicatore di crisi il superamento per oltre tre mesi degli indici che elaborerà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il tenore letterale della norma fa intendere che l’impresa debba quindi essere dotata di un sistema che consenta il monitoraggio pressoché continuo di questi indici.

Questo è il contesto normativo con cui le PMI devono sin da subito “fare i conti”. Quindi la relazione tra piccolo imprenditore e business plans è resa stringente da obblighi “esterni”.

Ma il business plan è di per se stesso uno strumento utilissimo non tanto per le sue capacità predittive (che frequentemente – almeno su un orizzonte di medio periodo – sono assai limitate; l’imprenditore spesso per ovvi motivi tende a propalare a terzi una visione molto più ottimistica del futuro della sua azienda per non dire della forte variabilità da oltre una decina d’anni del contesto macroeconomico e di singoli settori, per la crisi finanziaria ed economica ma anche per l’avvento delle tecnologie digitali ), quanto per tutta una serie di ragioni: così, a titolo esemplificativo, tramite gli opportuni strumenti si può essere in grado di conoscere il proprio posizionamento competitivo nel settore di appartenenza (le banche hanno già gli strumenti per conoscerlo  e pertanto sanno se l’impresa che chiede la concessione di un affidamento ha una redditività e una capacità di generare cassa in linea con quella del settore o meno) e comprendere quali sono i risultati medi delle imprese concorrenti e di quelle più performanti. Ecco allora che il business plan può diventare una “road map” per assumere le azioni adeguate per migliorare i risultati dell’impresa.

Finanza innovativa: il dynamic discounting

Finanza innovativa: il dynamic discounting 150 150 Giovanni Pianca

PREMESSA – Già abbiamo parlato qui di finanza innovativa per le piccole-medie imprese, a proposito dell’invoice trading (chiamato anche “invoice discounting”).

Quest’ultimo strumento consiste sinteticamente in una “rivisitazione” innovativa di una forma assai tradizionale di finanziamento del capitale circolante: il factoring ovvero, per quanto attiene alla funzione di provvista di liquidità, l’anticipo fatture [1].

L’innovazione risiede nelle modalità operative di smobilizzo dei crediti commerciali: la fattura va “caricata” su una piattaforma digitale (quindi in “cloud”) che funge da vero e proprio marketplace, in cui a mezzo di aste competitive telematiche il credito viene “aggiudicato” al miglior offerente (tipicamente fondi).

E’ questo uno dei vari esempi della cosiddetta “fintech” vale a dire l’applicazione delle tecnologie digitali al settore del credito, dei servizi di pagamento e degli investimenti finanziari, che va diffondendosi anche in Italia.

 

IL DYNAMIC DISCOUNTING – Vediamone ora una ulteriore forma: il dynamic discounting (d.d.).

Pure in questo caso si tratta di una forma di finanziamento del capitale circolante.

 

CARATTERISTICHE – Nel d.d. il cliente propone al fornitore un pagamento anticipato in cambio di uno sconto sul valore nominale della fattura, proporzionale ai giorni di anticipo; quindi non è altro che uno “sconto cassa”.

Dove sta la particolarità? La tecnologia digitale fa sì che la combinazione tra dilazione di pagamento  sconto proposti dal cliente e accettazione del fornitore avvenga su un portale.

Il risultato è una gestione più strutturata e veloce di tale strumento, consentendo di ridurre al minimo le interazioni umane e quindi comprimendo i tempi.

Uno dei principali settori di diffusione del d.d., anche in Italia, è la GDO[2].

Si parla a tal proposito di “supply chain finance”, vale a dire di credito di “filiera”, intendendosi con ciò strumenti e soluzioni a cui un’impresa può accedere non soltanto in funzione delle proprie caratteristiche ma pure della posizione che essa occupa all’interno della filiera produttiva o distributiva (“supply chain”).

 

FUNZIONAMENTO – Operativamente l’impresa-cliente stipula un contratto con la società che gestisce la piattaforma di d.d..

Questo significa che chi si attiva per implementare un tale strumento è il cliente, non il fornitore.

Il primo, in base alle proprie esigenze finanziarie (ad es. quanta parte della liquidità disponibile dedicare a questo strumento e il tasso di rendimento target), sceglie quali imprese del proprio parco fornitori caricare sul portale e se raggruppare questi secondo determinati requisiti: frequenza di pagamento (mensile, trimestrale, o, soprattutto nella GDO, settimanale, infrasettimanale o giornaliera, ecc.), tassi di sconto, soglie di importo, ecc..

Una volta approvate le fatture dei fornitori queste saranno caricate e visibili sul portale a questi che potranno decidere se accettare o meno le condizioni proposte in termini di giorni di anticipo e di tasso di sconto. Il pagamento transiterà direttamente dal cliente al fornitore, il quale riceverà, a differenza dell’anticipo fatture, il 100% dell’importo “scontato”.

L’impresa-cliente tipicamente è libera di scegliere tanto quali fornitori “caricare” che le relative fatture.

Come detto il contratto è tra il provider della piattaforma e l’impresa cliente. Il primo verrà remunerato a “success fee”: sul delta tra importo nominale della fattura e importo “scontato” verrà applicata una commissione variabile, oggetto di negoziazione in sede contrattuale. Non sono previsti canoni fissi.

Ai fornitori, estranei al contratto, non vengono addebitate commissioni.

 

SIMILARITA’ CON L’INVOICE TRADING – Con lo strumento dell’invoice trading il d.d. ha quindi tre aspetti in comune:

  • nell’operazione non interviene una banca (quindi nasce come canale extrabancario);
  • l’incontro tra domanda e offerta si realizza su una piattaforma digitale;
  • non si tratta di una vera nuova forma di finanziamento, bensì di perseguire modalità più efficienti di finanziamento dell’impresa (“fin-” ) attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (“-tech”).

 

VANTAGGI – Il d.d. presenta i seguenti vantaggi:

A) per il fornitore:

  • da un punto di vista finanziario, rispetto all’usuale strumento dell’anticipo fatture:
  1. è meno oneroso: al momento in cui si scrive i tassi effettivi globali medi validi per il 4° trimestre 2018 per finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale sono pari su base annua a:

– fino a 50.000 euro: 7,22%;

– da 50.000 a 200.000 euro: 5,11%;

– oltre 200.000 euro: 3,16%;

   contro un rendimento annuo al lordo della fee per l’impresa cliente del 4%;

2. l’operazione non comporta segnalazioni di sorta in Centrale Rischi in quanto non vi è esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e pertanto il gestore della piattaforma non è intermediario finanziario autorizzato iscritto all’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario; ciò significa che a beneficiarne sono l’indebitamento (non vi saranno corrispondenti debiti verso banche per gli importi anticipati) e il rating creditizio del fornitore;

  • inoltre esso si distingue per una maggiore snellezza, non essendovi adempimenti amministrativi per il fornitore, che deve semplicemente scegliere se accettare il pagamento in base alle condizioni proposte (in termini di dilazione di pagamento e sconto) di una o più tra le sue fatture approvate dal cliente e dal medesimo caricate sul portale.

B) Per l’impresa cliente:

  • da un punto di vista finanziario agevola la gestione strutturata dell’investimento della liquidità in eccesso, consentendo rendimenti superiori alle alternative attualmente disponibili (si pensi a strumenti propri del mercato monetario quali i pronti contro termine, con il loro differente profilo di rischio e la tassazione al 26%) e migliorando così la marginalità aziendale;
  • facilita la fidelizzazione del parco fornitori, favorendo altresì l’onboarding process, non solo amministrativo, degli stessi.

 

 

Si ringrazia il dott. Paolo Pesenti di Findynamic s.r.l. per le informazioni rese sulle specifiche di funzionamento della piattaforma.

[1] In questa sede non ci si addentra affatto in argomentazioni giuridiche circa la configurabilità dell’anticipo fatture allo schema del mandato all’incasso o della cessione del credito.

[2] Le prime start-ups italiane dedicate al d.d. sono la Findynamic s.r.l. incubata nel milanese Polihub e Plusadvance, operative da pochi mesi.

Finanza aziendale, crisi di impresa e sistemi di allerta

Finanza aziendale, crisi di impresa e sistemi di allerta 150 150 Giovanni Pianca

Qui si esaminano gli impatti sulla funzione di finanza aziendale della riforma di quella che si chiama (ancora per poco) “legge fallimentare”. E’ stato licenziato pochi giorni fa dal Ministero della Giustizia e ora è al vaglio del Governo lo schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” in attuazione della legge delega n. 155/2017 (“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza“).

 

L’ambito di applicazione del codice (art. 1) è il seguente: “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale, artigiana o agricola …”.

Presupposto è pertanto la sussistenza di una situazione di:

  • insolvenza: qui nessuna novità rispetto alla legge fallimentare vigente: per insolvenza si intende uno stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  • crisi: concetto non presente nell’attuale legge, dato dallo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza (e quindi è una situazione anteriore alla vera e propria insolvenza) del debitore, e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

 

Ecco quindi un primo punto assai rilevante: anche le PMI dovranno predisporre e aggiornare sistematicamente piani aziendali (business plans), che, a partire da congrui e dettagliati presupposti industriali e commerciali, includano puntuali piani di cassa con evidenziazione adeguata dei flussi di cassa prospettici.

 

All’art. 3, 2° comma (“Obblighi del debitore”) si stabilisce che , ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative, le società avranno il dovere di istituire ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 2086 del codice civile (che verrà rubricato: “gestione dell’impresa”) “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

 

Quali sono gli “indicatori” della crisi (art. 13) ?

Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza di:

  • sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle
  • prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso

o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, tra i quali:

  1. a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (C.N.D.C.E.C.) elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., i predetti indici che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Il C.N.D.C.E.C. sarà altresì chiamato a elaborare indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni.

 

L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal C.N.D.C.E.C. ne specificherà le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicherà in essa gli indici che riterrà idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi; un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici “in deroga” in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione sarà allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituirà parte integrante; la dichiarazione produrrà effetti per l’esercizio successivo.

 

Secondo l’art. 14 (“Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”) gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, dovranno:

– verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;

– segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi; la segnalazione deve essere motivata e contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

 

Agenzia delle Entrate, I.N.P.S. e agente della riscossione delle imposte secondo l’art. 15 (“Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati”) avranno l’obbligo di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato i seguenti importi:

  1. per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’i.v.a., risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a:

– euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;

– euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;

– euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;

2. per l’I.N.P.S., quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

3. per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

 

In conclusione: entrato in vigore il decreto, le imprese saranno chiamate a adottare un sistema di pianificazione e controllo interno così strutturato:

  1. elaborazione del piano industriale (business plan), in un documento formale da aggiornare periodicamente in corso di esercizio e così di anno in anno, ove siano individuati gli obiettivi strategici, le politiche adottate per perseguirli e il raggiungimento degli stessi;
  2. predisposizione di budget, bilanci e rendiconti finanziari previsionali elaborati con cadenza infrannuale, mensile o trimestrale;

documenti di cui ai punti a) e b) con orizzonte previsionale di medio-periodo (tipicamente 3 anni) per poter eventualmente permettere all’imprenditore di giustificare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi anche qualora non siano rispettati gli indici previsti dalla legge

3. un sistema di allerta interna che preveda l’elaborazione ex ante di opportuni indici di performance finanziari, economici e patrimoniali:

  • in parte individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per ogni tipologia di attività economica, da prendere come riferimento per il rispetto di quanto previsto dalla norma (quindi obbligatori);
  • in parte individuati ed applicati in ottica prettamente interna e gestionale (e quindi su base volontaria); si ricordi poi che l’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal C.N.D.C.E.C. ne specificherà le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicherà in essa gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi;

4. monitoraggio e analisi ex post dei risultati ottenuti e degli specifici scostamenti con riguardo a:

  • obiettivi strategici;
  • budget, bilanci e rendiconti finanziari;
  • indicatori e parametri di legge e volontari;

in modo tale da valutarli tempestivamente come performance inadeguate o veri e propri sintomi della crisi d’impresa con compromissione della continuità aziendale.

Quanto sopra allo scopo di poter prevenire una eventuale crisi o eventualmente gestirla celermente con concrete prospettive di successo prevenendone l’aggravamento e lo sfociare della stessa in vera e propria insolvenza.

 

Ecco che, insieme a quanto abbiamo già detto qui circa i possibili riflessi dell’adozione del nuovo standard contabile IFRS9 sulle PMI beneficiarie di linee di credito concentrate verso gli istituti più piccoli, anche per quanto attiene la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza emerge la necessità di un cambiamento culturale dei piccoli e medi imprenditori, obbligati a passare rapidamente da un approccio di tipo consuntivo ad un altro di natura strategica e preventiva, con il sostanziale beneficio di poter adottare correzioni molto meno invasive ai primi sintomi di crisi, evitandone altri interventi, spesso troppo tardivi e comunque assai più difficoltosi e onerosi e dai risultati incerti.

PMI, piccole banche, IFRS9 – Parte II – La finanza aziendale

PMI, piccole banche, IFRS9 – Parte II – La finanza aziendale 150 150 Giovanni Pianca

Cosa deve cambiare nella finanza aziendale delle PMI ?

Abbiamo visto qui che l’adozione da parte delle banche del principio contabile internazionale IFRS9 (“Financial Instruments”), entrato in vigore il 1° gennaio 2018 in sostituzione del precedente IAS 39, comporta per le stesse consistenti rettifiche patrimoniali in sede di valutazione delle proprie attività finanziarie.

Se ne è tratta la conclusione che la necessità di accrescere le riserve patrimoniali costringerà inevitabilmente soprattutto per gli istituti di credito di minori dimensioni a sottrarre liquidità dai propri impieghi ed è pertanto prevedibile una nuova stretta all’erogazione di credito verso le piccole e medie imprese (PMI).

In altre parole il maggior riflesso sull’economia reale italiana dell’entrata in vigore del IFRS9 potrebbe riguardare proprio le PMI beneficiarie di linee di credito concentrate verso gli istituti più piccoli.

Quali azioni possono (e devono) intraprendere le PMI per non subire passivamente i possibili / probabili contraccolpi dell’introduzione dell’IFRS9 sull’accesso, sul mantenimento e sulle condizioni economiche delle linee di credito bancarie[1] ?

E’ chiaro che le banche necessiteranno di disporre di un adeguato flusso informativo per meglio valutare il rischio di credito associato alle proprie attività finanziarie (per quanto ci riguarda: agli affidamenti concessi); rischio inteso come:

– capacità di rimborso, dipendente dai flussi di cassa prospettici;

– remunerazione del credito, in relazione alla economicità futura della gestione aziendale.

Ciò significa che vi dovrà essere un sostanziale cambiamento nella funzione di finanza aziendale e segnatamente nei sistemi di pianificazione e controllo, rendicontazione e comunicazione finanziaria da parte delle PMI.

Non dovrà solo aumentare la quantità ma anche la qualità del bagaglio di informazioni disponibili.

L’aspetto più evidente è il “rovesciamento” della logica di funzionamento del processo valutativo:

  • da un’ottica “a consuntivo” in cui l’impresa si limitava a trasmettere alla banca il bilancio di esercizio e le situazioni contabili intermedie, con il nuovo approccio introdotto dall’IFRS9, poggiante sulle perdite attese (“expected losses”), verrà privilegiata una reportistica di tipo previsionale (“forward looking”);
  • peso molto maggiore, e anzi preminente, verrà assunto dalle informazioni di tipo qualitativo e perciò extra-contabili;

pertanto da dati prevalentemente contabili, storici e di rendicontazione annua (bilancio di esercizio) si passa ad una reportistica previsionale, anche infrannuale (business plan, con processi di monitoraggio continuo degli scostamenti), da verificare a consuntivo;

  • l’impresa quindi non dovrà più “subire” passivamente la valutazione ma sarà chiamata a fornire essa stessa le informazioni necessarie alla propria valutazione;

Quest’ultimo punto, tuttavia, sta a significare che ora l’impresa è in grado di gestire i fattori chiave del processo valutativo.

In generale la valutazione del rischio di credito comprenderà 2 fasi:

  • il momento iniziale in cui la banca terrà conto di fattori riguardanti il settore, l’azienda, la congruità e coerenza dell’operazione e le possibili garanzie, aspetto questo che l’impresa deve aver in precedenza attentamente valutato, con riferimento all’impiego finanziario da soddisfare;
  • dopo la fase iniziale, nella suddetta ottica previsionale, le parti dovranno rispettivamente:
    • la banca, valutare i fattori previsionali macroeconomici (tasso di crescita di PIL, dei tassi di interesse, di inflazione, disoccupazione, indici di fiducia dei consumatori, ecc.) e settoriali (variazione del tasso di crescita del settore); la banca quindi si avvarrà di:
      • dati acquisiti direttamente dall’impresa (check-list e questionari);
      • banche dati esterne di business information e settoriali (Data Bank, Bureau van Dijk, Prometea, ecc.);
      • software di analisi e valutazione;
    • l’impresa dovrà agevolare e anticipare le esigenze informative della banca, con un’analisi prospettica dell’evoluzione propria e del settore, con specifico riferimento alle variabili che possono influire sul rischio di credito; tale analisi deve essere ripetuta sistematicamente, per far anticipare eventuali criticità e comunque per far comprendere il proprio business alla banca, che potrà condurre una valutazione più accurata. Come si comprende contrariamente a quanto avveniva prima l’analisi richiesta ora:
      1. come detto, non è più solo “storica” ma soprattutto prospettica;
      2. è allargata al proprio settore / business di riferimento.

Cosa deve predisporre la PMI ? Un set di informazioni, oltre che più che mai opportuno per la gestione aziendale, necessario per una corretta valutazione del rischio di credito da parte delle banche.

Su base periodica occorre approntare:

  • analisi gestionale della propria Centrale Rischi di Banca d’Italia, per gli ultimi 36 mesi, con evidenziazione di:
    • struttura degli affidamenti (distinti tra affidamenti a revoca, a scadenza, autoliquidanti ed eventuali derivati) e dell’equilibrio degli stessi tra breve e lungo termine;
    • utilizzo degli affidamenti (confronto tra importi accordati e importi utilizzati);
    • sconfinamenti;
    • crediti scaduti;
    • posizioni di rischio grave (crediti con inadempimenti persistenti, crediti passati a perdita, sofferenze);
    • garanzie (confronto tra importo garanzie e valori garantiti).

Questa analisi agevolerà notevolmente la banca nel predisporre la cosiddetta analisi andamentale “esterna”, attinente cioè i rapporti tra  impresa cliente e il complesso degli intermediari finanziari, analisi da affiancare a quella c.d. “interna”, relativa ai soli rapporti tra essa stessa e l’impresa cliente.

Questa complessiva reportistica sarà di notevole ausilio alla banca nell’attribuire il corretto rating andamentale;

  • dettagliati business plans;
  • analisi economico-finanziarie storiche e prospettiche, mediante l’utilizzo di software specialistici, con evidenziazione dei principali indici e rapporti finanziari, economici e patrimoniali, della posizione finanziaria netta e della coerenza tra fonti finanziarie esterne e fabbisogni di capitale;
  • rendiconti finanziari, storici e prospettici, che evidenzino chiaramente le fonti dei flussi di cassa e i relativi impieghi; con la riforma prevista dal d. lgs. 139/2015 gli amministratori dal 1° gennaio 2016 hanno l’obbligo di redigere il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, disciplinato dal nuovo art. 2425-ter del codice civile; l’0bbligo di predisporre il rendiconto finanziario non grava sulle imprese che predispongono il bilancio in forma abbreviata in base all’art. 2435-bis c.c.[2] e sulle microimprese[3]. Ciò non toglie che è essenziale almeno per le imprese che tengono la contabilità in forma ordinaria approntare tale documento per consentire alla banca una più approfondita valutazione.

I documenti dei quali ai numeri 2), 3) e 4) forniranno un bagaglio di set informazioni utile alla banca per calcolare l’appropriato rating di bilancio;

  • se possibile, l’impresa dovrebbe poi dotarsi di data-base da cui estrapolare i dati settoriali, tra cui la struttura, il proprio posizionamento competitivo, l’outlook del settore, i benchmarks dei concorrenti (rating “qualitativo”).

Analisi e informazioni queste, si ripete, da ricavare e condividere sistematicamente con la banca.

E’ chiaro che tutto ciò implica nell’ordine:

  • cambiamento della cultura d’impresa;
  • implementazione di adeguati processi organizzativi;
  • acquisizione di una idonea dotazione di risorse tecnologiche e umane.

Con riferimento a tale ultimo punto le PMI dovranno valutare attentamente ma rapidamente l’opportunità di avvalersi di risorse esterne all’organigramma aziendale che le supportino nelle seguenti attività:

–  processo di valutazione del rating (“rating advisory”);

– gestione della finanza, con particolare riferimento alle politiche di investimento e alle relative fonti finanziarie, e della tesoreria aziendali (“ghost cfo”);

– predisposizione di adeguati business plans.

[1] Si veda il paper di M. Talone: “Il ruolo del Dottore Commercialista nell’attività di asseverazione dei dati e nel Rating Advisory. Il nuovo principio contabile IFRS9: cosa cambia nella comunicazione finanziaria e nel rapporto banca-impresa”. – Milano, 29 maggio 2017, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione Luigi Martino.

[2] Secondo tale norma le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, posso redigere il bilancio in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

[3] Secondo la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 si deve intendere per microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 

 

PMI, piccole banche, IFRS9: guai imminenti ? Parte I

PMI, piccole banche, IFRS9: guai imminenti ? Parte I 150 150 Giovanni Pianca

Il quadro di riferimento

Cosa comporta l’adozione da parte delle banche del principio contabile internazionale IFRS9 (“Financial Instruments”) per una piccola o media impresa ?

L’IFRS 9 è entrato in vigore il 1° gennaio 2018, in sostituzione del precedente IAS 39. Esso impone alle banche, tra le altre cose, di svalutare i propri crediti non più considerando le perdite effettivamente conseguite (“occurred losses”) ma tenendo conto delle perdite attese (“expected losses”) sui flussi di cassa futuri.

In base al modello delle perdite attese introdotto dall’IFRS 9 non è necessario che si verifichi l’evento che provoca la perdita sui crediti per rilevare quest’ultima. Un’entità deve ora rilevare sempre (al minimo) la perdita attesa per i successivi 12 mesi a conto economico. Invece per quegli asset per i quali si individua un significativo aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale occorre considerare le perdite attese sull’intera vita residua del credito.

Viene stabilito un sistema di calcolo delle perdite attese che prevede la segmentazione del portafoglio secondo la qualità dei crediti (vale a dire la diversa probabilità di rischio associata al credito) in  3 stadi (“stages”), con introduzione di una classe intermedia tra crediti in bonis e crediti deteriorati:

  • stage 1: performance in linea con le aspettative: si calcola la perdita attesa sull’orizzonte temporale di 1 anno (mentre con il precedente principio IAS 39 non si procedeva ad alcuna eventuale svalutazione);
  • stage 2: perfomance significativamente sotto le aspettative; vi passano i crediti dallo stage 1 quando la rischiosità loro associata aumenta sensibilmente; in questa fascia la perdita viene stimata su un orizzonte temporale che arriva fino alla scadenza dello strumento con un approccio predittivo che tenga anche conto delle variabili proprie del debitore (peggioramento del suo rating e dei suoi risultati operativi) ed “esterne” (peggioramento atteso dei tassi di crescita del PIL, di inflazione, disoccupazione, del contesto tecnologico, normativo, ecc.); ecco la seconda novità: per questa categoria non solo si deve valutare la perdita attesa , ma questa va valutata sull’intera vita residua;
  • stage 3: attività non performing (vale a dire in default, esposizioni deteriorate); rientrano i crediti diventati più rischiosi in cui c’è l’oggettiva evidenza della necessità di andare a verificarne il valore e la stima delle perdite deve essere riportata su l’intera posizione; qui non vi evidenziano novità rispetto al precedente IAS39, si deve procedere ad una svalutazione per perdita attesa per l’intera vita residua.

E’ evidente che la nuova metodologia di valutazione ha rovesciato completamente la prospettiva perché:

  • si passa dalle perdite conseguite alle perdite attese, si noti, anche per i crediti in bonis;
  • l’introduzione della classe intermedia fa sì che le banche debbano adottare sistemi di early warning per l’individuazione dei crediti che possano “scivolare” nello stadio 2, di quei crediti, cioè, anche in bonis, ma con performance significativamente sotto le attese; non vi erano analoghe previsioni all’interno dello IAS 39; si badi che tra i crediti da passare dallo stage 1 allo stage 2 figurano ora pure quelli scaduti da oltre 30 giorni (“past due 30 giorni”) in quanto comportano un incremento significativo del rischio.

Il principio IFRS9 si applica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.

Già dai bilanci intermedi 2018 di alcune banche si sono visti gli impatti in termini di riduzione dei requisiti patrimoniali (CET1) a causa del sensibile incremento delle rettifiche.

Peraltro il Regolamento UE 2017/2395 pubblicato il 27 dicembre 2017 permette a banche, assicurazioni e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza di assorbire le conseguenze dell’applicazione dell’IFRS9  attraverso un regime transitorio opzionale con un meccanismo a scalare lungo un periodo di 5 anni a partire dal 2018.

Le simulazioni condotte dalla BCE e dall’EBA (Autorità Bancaria Europea) hanno evidenziato pesanti conseguenze in termini dei requisiti patrimoniali previsti per tutti gli istituti di credito, come detto in parte consistente per l’introduzione dello stage 2. A essere più colpite dalle conseguenze della novità contabile saranno le banche più piccole. Queste infatti adottano modelli standard per la valutazione dei crediti i quali permettevano in linea con quanto indicato da Basilea 3 di non effettuare nel calcolo delle riserve patrimoniali alcuna rettifica per le perdite attese ma non ancora manifestatesi.

Piccoli istituti di credito, poi, che nella crisi economica hanno sostenuto le PMI più deboli.

Quale la conseguenza della necessità di accrescere le riserve patrimoniali ? Gli istituti di minori dimensioni probabilmente sottrarranno liquidità dai propri impieghi ed è pertanto prevedibile una nuova stretta all’erogazione di credito verso la clientela di PMI.

La conclusione che se ne trae è che il maggior riflesso sull’economia reale italiana dell’entrata in vigore del IFRS9 potrebbe riguardare proprio le PMI beneficiarie di linee di credito concentrate verso gli istituti più piccoli. Ecco che le piccole e medie imprese dovranno rapidamente darsi da fare, come vedremo nella parte II. In quale modo ? Approntando e mettendo a sistema una reportistica in materia di finanza aziendale che, attraverso una costante disclosure (intesa come condivisione delle informazioni interne), consenta alla banche, soprattutto a quelle di minori dimensioni, una più accurata valutazione del rischio di credito prospettico. [fine parte I]