Peer-to-peer lending: fiscalità

Peer-to-peer lending: fiscalità

Peer-to-peer lending: fiscalità 150 150 Giovanni Pianca

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato previsto un nuovo trattamento tributario degli interessi percepiti dalla persona fisica che eroghi un prestito attraverso le piattaforme digitali di peer-to-peer lending (per capire cos’è il peer-to-peer lending – P2P – cliccate qui).

Dal 1° gennaio 2018 gli interessi che un privato riceva a fronte del prestito erogato sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26%, con ciò assimilando il trattamento tributario del P2P a quello degli altri strumenti finanziari.

Peraltro nella stessa legge tali tipi di proventi sono stati inseriti tra i redditi di capitale.

Viceversa fino al 31 dicembre 2017 tali interessi erano soggetti alle aliquote progressive IRPEF.

Ad esempio: poniamo il caso di un soggetto che nel 2016 oltre a percepire 40.000 euro di redditi di lavoro dipendente avesse ricevuto 5.000 euro di interessi per uno o più prestiti erogati tramite piattaforme di P2P: ebbene quegli ulteriori 5.000 avrebbero scontato l’aliquota marginale IRPEF del 38% (dovuta sullo scaglione di reddito tra 28 mila e 55 mila euro), oltre ovviamente alle addizionali regionale e comunale.

Dal 1° gennaio questa somma invece è soggetta alla imposta sostitutiva del 26%, con ciò permettendo un rendimento netto più elevato dell’investimento (con l’eccezione dell’ipotesi in cui il prestatore persona fisica privata abbia avuto nel  2017 un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a cui è applicabile l’aliquota IRPEF del 23%).

Pertanto il trattamento tributario applicato a questo genere di redditi è più favorevole (con la unica eccezione appena detta del soggetto che abbia redditi inferiori a 15.000 euro annui).

La condizione per l’applicazione della imposta sostitutiva del 26% è che tale imposta sia applicata alla fonte da gestori di piattaforme digitali qualificabili come società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. (Testo Unico Bancario) o come istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione delll’art. 114 T.U.B. autorizzati dalla Banca d’Italia.







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