IFRS 18: si punta ad una maggiore comparabilità dei bilanci

IFRS 18: si punta ad una maggiore comparabilità dei bilanci

IFRS 18: si punta ad una maggiore comparabilità dei bilanci 150 150 Giovanni Pianca

Con il principio contabile internazionale IFRS 18 (“Presentation and disclosure in financial statements”), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, si apportano alcune novità con le quali, pur non andandosi ad incidere sui criteri di valutazione, si punta ad una maggiore comparabilità dei bilanci al fine di favorirne la trasparenza per quanto attiene la presentazione dei risultati economico-finanziari.

In estrema sintesi, gli aspetti fondamentali sono i seguenti:

Struttura del conto economico

L’IFRS 18 richiede che tutte le società classifichino i ricavi e i costi in cinque categorie obbligatorie:

  1. gestione operativa: Include tutte le attività che non rientrano nelle altre categorie – sostanzialmente la gestione caratteristica dell’impresa;
  2. investimenti: ricavi e costi da investimenti in “cash”, “cash equivalents” e altri asset che generano ritorni individualmente e largamente indipendenti dalle altre risorse dell’azienda
  3. finanziamento: ricavi e costi da passività finanziarie, strumenti di equity e attività finanziarie che nascono da transazioni di finanziamento;
  4. imposte sul reddito: categoria separata per le imposte;
  5. attività cessate, ove applicabile.

Subtotali obbligatori

L’IFRS 18 introduce, prima dell’indicazione dell’utile o della perdita, due subtotali obbligatori che tutte le società devono presentare:

  1. utile/perdita operativa: è il risultato della categoria operativa; questo è il subtotale più significativo e innovativo, perché prima non esisteva una definizione standardizzata;
  2. utile o perdita prima dell’attività di finanziamento e delle imposte sul reddito: include l’utile/perdita operativa più il risultato della gestione degli investimenti.

Questi subtotali devono essere presentati con pari evidenza nel conto economico e non possono essere modificati o rinominati.

Requisiti di disclosure per le Management-Defined Performance Measures (MPM)

Le “MPM” sono misure di performance definite dal management che:

  • comunicano la visione del management sulla performance dell’impresa;
  • integrano (subtotali) o modificano (attraverso aggiustamenti) misure IFRS;
  • sono comunicate pubblicamente al di fuori del bilancio (es. comunicati stampa, presentazioni agli investitori).

Sono esempi comuni di MPM:

  • EBITDA “adjusted”;
  • utile operativo rettificato;
  • free cash-flow;
  • risultato netto normalizzato.

MPM, IFRS 18 e comparabilità dei bilanci

Onde evitare che le società utilizzino queste misure alternative di rendicontazione dei risultati economico-finanziari (“MPM”) in modo fuorviante o poco trasparente, al fine di agevolare gli investitori nella comprensione di come esse si ricolleghino ai dati ufficiali del bilancio, vengono richiesti i seguenti requisiti:

  • riconciliazione: occorre una tabella che riconcili ogni MPM con il subtotale IFRS più direttamente comparabile, mostrando tutti gli aggiustamenti effettuati;
  • spiegazione: è necessaria una descrizione chiara di come la MPM viene calcolata e perché il management ritiene che fornisca informazioni utili sulla performance;
  • etichetta chiara: occorre assegnare un nome che rifletta accuratamente il contenuto della misura;
  • effetto fiscale: per ogni aggiustamento significativo, occorre indicare l’effetto fiscale se rilevante