Valutazione del merito creditizio: gli Orientamenti 2020 dell’EBA

Valutazione del merito creditizio: gli Orientamenti 2020 dell’EBA

Valutazione del merito creditizio: gli Orientamenti 2020 dell’EBA 150 150 Giovanni Pianca

Introduzione

Nel 2020 vengono emanati dall’Autorità Bancaria Europea gli “Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti”[1] .

Essi costituiscono il complessivo contesto operativo al quale le banche devono attenersi[2] in sede di valutazione del merito creditizio, di concessione e di monitoraggio dei prestiti.

Più precisamente essi dettano regole per la tracciabilità storica del processo creditizio:

  • sin dall’origine dello stesso in sede di valutazione del merito e di concessione dell’affidamento (“origination”);
  • e poi in costanza del rapporto (“monitoring”),

al fine di migliorare le prassi di affidamento bancario.

In tal senso esse dettano regole:

  • non solo in merito alle procedure interne alle banche,
  • ma pure circa le informazioni esterne che le banche devono raccogliere dalle imprese affidate o che chiedono di essere affidate.

Quali sono le novità

Queste, in estrema sintesi, alcune tra le principali novità:

  • quanto alla valutazione del merito creditizio:
    • non è più fondata sui dati storici rinvenienti dai bilanci e dalle situazioni infrannuali;
    • diventano prioritari i dati previsionali e in primis quelli di natura finanziaria;
    • ciò attraverso adeguati indici volti a catturare la verosimile capacità di rimborso degli affidamenti, su un orizzonte temporale adeguato, coerente con la durata di questi;
  • ancora prima la banca deve raccogliere dall’impresa-cliente informazioni di tipo qualitativo che risaltino:
    • la messa in opera degli adeguati assetti e quindi l’organizzazione dell’impresa (organigramma, poteri, deleghe, funzioni, procedura);
    • che tali assetti si articolino in strumenti e procedure che ancor prima dell’andamento previsionale dell’impresa, diano evidenza:
      • della strategia della stessa;
      • dell’associato business model;
      • della relazione tra questi e i flussi di cassa;
      • definendo i rischi aziendali, di settore e del contesto macroeconomico[3];
  • in questo modo acquistano rilevanza le risultanze delle analisi di scenario in termini di effetti di variazioni delle condizioni macroeconomiche e ambientali sul merito creditizio;
  • vengono introdotti i fattori ESG di prestazione ambientale, sociale e di governance che quindi avranno sempre più rilievo nei processi di erogazione e monitoraggio del credito[4] ;
  • vengono introdotti ben 22 indicatori di monitoraggio del rischio in ottica previsionale.

[1] EBA, “Final Report – Guidelines on loan origination and monitoring” (in www.eba.europa.eu/sites/ default/ documents/files/ document_library/Publications). Tali orientamenti sono entrati in vigore:

  • il 30 giugno 2021 per i prestiti erogati da tale data;
  • il 30 giugno 2022 per i prestiti oggetto di rinegoziazione.

Il 30 giugno 2023 entreranno in vigore i principi attinenti al monitoraggio del credito.

[2] In realtà le banche non sono obbligate ad uniformarsi a detti orientamenti, valendo tuttavia il principio “comply or explain”, dovendo gli scostamenti essere motivati e circostanziati.

[3] A tal fine la banca deve verificare la coerenza tra il profilo di rischio (in termini di business model, strategia e flussi di cassa) dell’impresa affidata/da affidare e il risk appetite della banca stessa.

[4] Al momento per le micro e le piccole imprese la valutazione dell’impatto dei fattori ESG può anche essere condotta a livello di portafoglio, mentre per gli affidamenti associati a livello di maggiore rischio dell’impatto dei fattori ESG è richiesta una analisi più approfondita del business model.